pier lorenzo orione ha scritto:devi chiedere all'ufficio caccia e pesca della tua provincia di residenza,il problema è che allevando mutati spesso salta fuori anche qualche ancestrale quindi potresti avere problemi ,quindi meglio sempre chiedere prima all'ufficio competente.
Si questo e' vero ma le regioni tutte ognuna deve fare riferimento alla legge italiana pertanto ecco quanto segue : E' VERO CHE LE REGIONI APPLICANO OGNUNO A CAVOLI SUOI ..MA IL REGOLAMENTO GENERICO PARLA CHIARO !!!!!!! E DICE : Articolo così aggiornato con legge comunitaria 2013
Art. 2. Oggetto della tutela.
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
le regioni hanno i loro regolamenti e questo è vero ...
ma le stesse regioni non possono ignorare le leggi italiane ...possono autorizzare o meno la detenzione di alcune specie d'uccelli ....(non sono obbligati a rilasciare l'autorizzazione) possono altresì ...limitare il n° dei soggetti da detenere ....
le regioni non possono regolamentare la detenzione di soggetti ...che non esistono popolazioni viventi ....ed è per questo che gli ibridi ....così come i soggetti mutati ...non sono da regolamentare .... fanno parte della regolamentazione invece tutte le sottospecie ....e spesso le autorità competenti .....non riconoscono nemmeno le sottospecie """""""""""""""""""""""" Per mutazione genetica si intende ogni modificazione stabile nella sequenza nucleotidica di un genoma o più generalmente di materiale genetico (sia DNA che RNA).[1] Una mutazione modifica quindi il genotipo di un individuo e può eventualmente modificarne il fenotipo a seconda delle sue caratteristiche e delle interazioni con l'ambiente " Una mutazione è un cambiamento, è qualcosa di modificato rispetto al passato.
Come sopracitata la legge Italiana che gia' si e' espressa in piu' c'e' anche una sentenza emanata dalla corte di cassazione secondo cui : Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
PERTANTO ESSENDO CHE IN NATURA NON C'E' NON PUO' NEMMENO ESSERE ESPRESSO COME PATRIMONIO DELLO STATO . E IN PIU' CI AGGIUNGIAMO ANCHE QUESTA """""""""""""""""""" CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893 """"""
CACCIA - Esemplari di specie selvatica - Nozione - Animali di prima generazione nati in cattività - Esclusione - Art. 1 c.1 L. n. 150/92 - Art. 30 lett. b) L. n. 157/92. In materia di tutela della fauna, per esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^ 26.9.1997 n. 3062, Pagliai; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz). Fattispecie in tema di detenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività (avvoltoi capo vaccai), la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92 non può trovare applicazione, dovendosi escludere che i suddetti volatili rientrino nella fauna selvatica. (annulla senza rinvio sentenza emessa il 20/6/2009 dal Tribunale di Enna) Pres. Teresi, Est. Grillo, Ric. Ardizzoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893
per esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^ 26.9.1997 n. 3062, Pagliai, Rv. 210176; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz, Rv. 209368) .
"" Ali per volare tra le immense distese degli affetti " R.N.A. 46TC