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Ciao a tutti, sono praga1 che dopo un po di tempo di silenzio, si stà riaffacciando nel forum.
Dopo questo piccolo preambolo, in considerazione dal fatto che vivo nella provincia di Rieti ( Lazio ) e che avrei intenzione di intraprendere l'allevamento di fringillidi e/o spinus, la mia domanda è la seguente : ( Chi di voi iscritti nel forum, può delucidarmi in merito alle norme di detenzione e/o allevamento di tali piccoli alati ?? )
P.s. ho trovato qualcosa ma è del tutto incarbugliata.
Grazie in aticipo a tutti
( buona pasqua a tutto il forum )
--AMATORE, NON ALLEVATORE --
...siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile.
... con stima
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Ciao Praga1, devi andare all'Uff. Caccia & Pesca della Provincia dove risiedi, che è quello preposto pre rilasciare il permesso all'allevamento delle specie autoctone.
Non vorrei dire una fesseria, ma da quel che ne sò io, fino a poco tempo fà, la Regione Lazio, unica in Italia, non permetteva la detenzione di specie autoctone.
Ogni Regione interpreta a suo modo la Legge Nazionale, ogniuna diversa dalle altre!!
Regola valida in tutta Italia : essere iscritti ad una federazione ornitologica, i soggetti devono avere obbligatoriamente l'anello inamovibile.
Avendo il tuo stesso problema ti spiego cosa ho fatto.Sono andato di persona in questo ordine forestale/provincia/regione e questa è stata la loro risposta:"Vista che la norma per la detenzione nel Lazio non parla/regolamenta sul SE' puoi o NON puoi detenere fauna autoctona,non violi nessuna norma in quanto non regolamentata.Per noi è un buco nella norma è puoi detenere 300 uccelli per quanto ci riguarda".Ora per stare tranquillo e su consiglio di persone più esperto in materia di me,considerando il fatto che le parole volano e restano a 0(zero)ho fatto per iscritto una domanda al corpo forestale in cui chiedo a loro SE' fare una domanda di autorizzazione per la detenzione ed allevamento ad uso amatoriale ed ornamentale,almeno avrò qualcosa di
scritto che mi rimarrà fino a che cambieranno le cose(siamo in Italia).Considera questo:sè compri nel lazio un cardellino con "regolare"certificato di possesso,lo stesso è valido o non valido visto che o sei autorizzato all'allevamento e di conseguenza puoi anche cederli o è una pezzo di carta fatto all'acqua di rose in quanto non valido.Spero di essere stato chiaro su quest'ultimo concetto sperando di non aver offeso nessuno.Ti terrò informato.Baci ed Abbracci.Pace ed Amore.
Riscrivo il mio concetto sul certificato di cessione onde evitare incomprensioni e mi quoto:"Considera questo:sé compri nel Lazio un cardellino con "regolare"certificato di cessione,lo stesso certificato è valido o non valido?Visto che...o sei autorizzato all'allevamento e di conseguenza puoi anche cederli o è solo una pezzo di carta fatto con tanto humour in quanto non valido. Esempio:Ingegnere edile(laziale)che rilascia certificati edili per la costruzione delle case(nel Lazio) senza essere autorizzato dal comune(laziale)". Per questo nulla da dire agli allevatori che nel Lazio(ho un bel pò di amici)rilasciano il certificato simbolo di professionalità e serietà nel proprio hobby/professione.La mia è un osservazione da chi come me si è trasferito da Milano a Roma per lavoro e mi vedo costretto a detenere i miei amati con il rischio di multe/sequestri.
Baci&Abbracci.Pace&Amore.
Ciao a tutti. Per Sagara e Praga 1, sono tenuto a ricordarvi che la Guardia Forestale non può dare il permesso di detenzione per la fauna autoctona, ma solo fare i dovuti controlli.
La Forestale segue tutto quello che riguarda la normativa Internazionale "CITES", che comprende la fauna e la flora NON Europea, a rischio di estinzione. Per intenderci : Americhe, Asia, Africa, Australia ecc..
Il permesso per tenere e allevare la fauna autoctona (nostrana), viene rilasciato dall'Uff. Caccia e Pesca o Flora e Fauna, della PROVINCIA di residenza.
Se nella Reg. Lazio non è stato legiferato nulla, esiste sempre la legge dello Stato, di cui le Regioni hanno preso atto, poi modificato a loro giudizio, demandando alle Provincie l'attuazione e il controllo di tale Legge.
A questo punto è meglio rivolgersi ad una delle Associazioni Ornitologiche, affiliate FOI, presenti nel Lazio, qualche informazione dovrebbero darvela.
Gli indirizzi li trovate nel sito http://www.foi.it alla voce: associazioni - raggruppamenti regionali.
Nel caso non ci sia questa legge nel Lazio, è meglio consultare un Avvocato.
Per il Cardellino dell' Himalaia, devi chiedere alla Forestale se rientra nel C.I.T.E.S.
Non tutti i volatili rientrano nel CITES, diversi fringillidi, ploceidi ecc. non sono compresi, a differenza degli psittacidi, dove solo le Cocorite, le Calopsitte e l'Agapornis roseincollis, sono esclusi.
P.S. tutte le mutazioni sono escluse dai controlli della Provincia e del CITES.
Giulio G. ha scritto:Per il Cardellino dell' Himalaia, devi chiedere alla Forestale se rientra nel C.I.T.E.S.
puoi anche vedere l'ultimo aggiornamento delle specie inserite nel CITES, in ogni caso il cardellino dell'Himalaya (Carduelis caniceps ) non è compreso, gli unici fringillidi sottoposti al CITES sono il CARDINALINO DEL VENEZUELA ( Carduelis cucullata - allegato A - ma in Italia non è più soggetto a denuncia di nascita,registro,documento di cessione, ecc. pur restando l'obbligo dell' anello) e LUCHERINO DI YARRELL (Carduelis yarrellii - allegato B)
Giulio G. ha scritto: a differenza degli psittacidi, dove solo le Cocorite, le Calopsitte e l'Agapornis roseincollis, sono esclusi.
e anche il parrocchetto dal collare ( Psittacula krameri) che è di libera detenzione.
Allego il link di tutte le specie animali e vegetali regolamentate dalla CITES aggiornato a luglio 2008,
i nomi sono in latino.
.. Nel ringraziare a tutti per le informazioni rese, vengo ora a dirvi cosa mi è capitato oggi 30 aprile 2009 ..
Come preannunciato, sono andato in Provincia - Ufficio Caccia e Pesca - e dopo la mia brava domanda ( Informazioni in merito alla detenzione ed allevamento di cardellini, lucherini ecc. ecc. ) l'impiegato ha risposto dicend0 che L'Art. 19 della Legge Regionale numero 17 del 02 maggio 1995, recita quanto appresso :
Allevamenti a scopo ornamentale
per il ripopolamento e alimentare
1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre
categorie:
a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non
utilizzabili per le immissioni in natura;
b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione
o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura;
c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed
ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura.
2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1,
lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un' impresa
agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione
alla provincia dello svolgimento dell' attività con la
segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel
rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella
igienico - sanitaria.
3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera
a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità
a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma
2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro
versamento della tassa di concessione regionale di cui alla
legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione
e/ o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b),
riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in
purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per
territorio.
5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed
amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati,
ad esclusione di quelli di cui al comma 2, della provincia
competente per territorio, per le specie ed il numero di
capi sottoindicati:
a) una coppia di starne;
b) una coppia di coturnici;
c) una coppia di pernici rosse;
d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e
tre femmine.
I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono
essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque
fatti salvi i richiami previsti nell' articolo 5.
6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono
tenere apposito registro di allevamento, in cui devono
essere annotati il numero dei riproduttori e la loro origine,
natalità , mortalità , cessioni, eventi patologici significativi,
controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono
inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari affinchè
gli animali non possano disperdersi in natura.
7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1,
lettera b), deve essere mantenuta una densità limitata
secondo i rapporti minino di seguito indicati:
a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre
i 60 giorni: i 1 mq per capo;
b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo;
oltre i 60 giorni: 1 mq per capo;
c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;
d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per
capo.
8. Il registro di allevamento deve essere vidimato
preventivamente dalla provincia competente per territorio.
9. I capi allevati debbono avere un contrassegno
inamovibile riportante la dicitura << ripopolamento >>,
<< alimentare >>, o << ornamentale >> e l' eventuale numero di
codice assegnato dalla provincia all' allevamento.
10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle
province competenti per territorio.
11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno
due volte all' anno a cura del servizio veterinario della
unità sanitaria locale (USL) competente per territorio.
12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di
anni sei e sono rinnovabili.
13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell' entrata
in vigore della presente legge a scopo amatoriale e
ornamentale nonchè gli allevamenti di fauna selvatica a
scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente
con i piani faunistico - venatori, con le modalità del
presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Comunque in parole povere, mi sono sentito dire che : Ho faccio domanda di allevamento di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in natura , Oppure faccio domanda mirata alla sola detenzione.
--AMATORE, NON ALLEVATORE --
...siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile.
... con stima